Il tribunale italiano si schiera con un'infermiera ingiustamente sospesa - La nuova umanità

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Il tribunale italiano si schiera con un'infermiera ingiustamente sospesa

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Il tribunale italiano si schiera con un'infermiera ingiustamente sospesa

https://www.lifesitenews.com/news/nurse-suspended-over-jab-refusal-vindicated-by-italian-court/

Pierre Boralevi  28 set 2021
Più sotto il Codice di Norimberga.

(traduzione Ben Boux  
www.lanuovaumanita.net)

Prefazione di Ben Boux. Cari lettrici e lettori, io non sono né un medico né un biologo né un avvocato e nemmeno uno scienziato, ma sono in grado di leggere uno scritto e di capirne il significato. Durante il processo di Norimberga sono state formulate delle regole perché siano osservate da tutta l'umanità circa l'operato dei medici che somministrano delle cure, specie invasive, ai pazienti o in più generale di persone che vorrebbero utilizzare della altre persone per fare sperimentazioni con il loro corpo e la loro salute.

Ora vi invito a fare una semplice verifica su ciò che è avvenuto e sta avvenendo in Italia e nel mondo oggi, poi vedrete che il quadro è preoccupante. Al di là della liceità di certe disposizioni e del relativo mancato rispetto della Carta della Costituzione fatto già gravissimo, esiste a mio parere una netta violazione del codice di Norimberga e vediamone i punti.

1 - Il Primo punto dice con chiarezze che è necessario il consenso della persona interessata a sottoporsi a qualunque tipo di sperimentazione. Senza costrizioni di nessun genere, come la coercizione alla vaccinazione senza la quale si è costretti a perdere il lavoro, la libertà o la facoltà di scegliere. Come infatti riconosce questo tribunale, perché il licenziamento motivato dalla mancata adesione ad una campagna di vaccinazione sperimentale, è illegale e lede la libera volontà dell'individuo.
Non è altresì sufficiente il così detto consenso informato, all'atto della vaccinazione, in quanto tale informazione non esiste.

2 - Il Secondo punto dice che l'esperimento deve avere una finalità di ordine superiore ed i fatti stanno dimostrando che così non è. L'immunità promessa non si è manifestata.

3 - Il Terzo punto parla di una pianificazione basata su solide verifiche e sulla conoscenza approfondita della malattia. Non c'è niente di più falso, in quanto nessuno ha saputo dare prove di sperimentazioni accurate e per di più nessuno ha potuto chiarire di quale malattia si stia promettendo una cura preventiva con una immunizzazione.

4 - Il quarto punto dichiara che non ci dovranno essere sofferenza dei pazienti, anche mentale. I fatti ci stanno dimostrando che anche solo la perdita del posto di lavoro è un danno non indifferente, senza contare gli effetti avversi.

5 - Il quinto punto richiede che chi effettua l'esperimento sia a conoscenza che i soggetti non corrono rischi di danno o morte. Oggi siamo consapevoli tutti che tali rischi ci sono e sono molto pronunciati e sopra tutto sono a conoscenza di tutti, quindi l'esperimento deve essere sospeso immediatamente e vanno subito ricercate le responsabilità di chi lo ha permesso.

6 - Il sesto punto determina il grado di rischio che non deve essere maggiore del vantaggio. L'evidenza non offre un vantaggio, le nuove infezioni e gli effetti collaterali sono così numerosi che in pratica non ci sono vantaggi rispetto alle statistiche del passato, ma invece, situazioni ben più gravi.

7 - Il settimo richiede una preparazione per evitare che il paziente abbia dei danni o la morte. L'unica preparazione che abbiamo visto è dichiarare che gli effetti avversi che intervengano nelle prime due settimane non vengono considerati come causati dal vaccini. Da cosa se no?

8 - L'ottavo richiede che la conduzione sia a cura di personale altamente qualificato. Siamo sicuri che tutti gli operatori sanitari impiegati allo scopo in tutta fretta fossero davvero all'altezza del compito?

9 - Il nono prescrive che il soggetto possa e debba interrompere il proseguo dell'esperimento se non lo ritine adeguato. Altro che seconda, terza, quarta dose ecc, all'infinito.

10 - Il decimo richiama all'ordine la coscienza dello scienziato, o di chi è responsabile, se matura qualche dubbio sulla validità dell'esperimento.

Amici tutto questo, quando è ormai stato dimostrato da molte parti che la pandemia virale non è mai esistita, che la malattia era una normale influenza, che da subito esistevano delle cure risolutive, che gli organi "scientifici" e politici hanno mentito pervicacemente su tutti i farmaci, disponibili, di basso costo e risolutivi, e di fatto un eventuale vero vaccino, non falso come sappiamo essere quello attuale, non sarebbe nemmeno servito.

Ci sono tutti gli estremi per arrestare, processare e condannare tutti i responsabili a tutti i livelli. A partire dall'alto sino a scendere al personale medico che per opportunismo o viltà si è lasciato ordinare ad eseguire quello che è è un crimine, come è stato definito per chi ha giocato con la vita umana nel passato.
Il processo di Norimberga ha sancito che chi ha eseguito alcune o tutte tali pratiche, come infatti abbiamo visto eseguire qui di sopra, da tutti gli addetti oggi, sono perseguibili personalmente, e non si possono nascondere dietro l'osservanza di ordini superiori.

Grazie per l'attenzione.


Il tribunale italiano si schiera con un'infermiera ingiustamente sospesa per aver rifiutato il jab COVID-19

La sentenza ribalta i precedenti e sancisce per legge l'illegittimità del licenziamento o della sospensione senza stipendio dei dipendenti per mancata vaccinazione.  

MILANO, Italia, ( LifeSiteNews ) - Un tribunale civile si è schierato con un'infermiera che è stata sospesa senza stipendio dopo aver rifiutato il vaccino contro il COVID-19.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano il 16 settembre, a seguito del ricorso dell'infermiera italiana, che non è stata nominata. Era stata sospesa senza paga a febbraio perché si era rifiutata di ricevere il vaccino a dispetto di un mandato di vaccino imposto dal suo datore di lavoro. Il tribunale ha definito la sospensione "illegittima" e ha ordinato al datore di lavoro di pagare all'infermiera il suo intero stipendio con interessi e arretrati. La decisione annulla le precedenti sentenze del tribunale per casi simili.  

È la prima volta in Italia che un tribunale si pronuncia a favore di un dipendente in un caso di sospensione o di licenziamento per mancata vaccinazione.

La decisione arriva da uno dei tribunali più autorevoli d'Italia ed è ritenuta particolarmente significativa perché ribalta i precedenti e sancisce per legge l'illegittimità del licenziamento o della sospensione senza stipendio dei dipendenti per mancata vaccinazione.  

"Questo è stato uno dei primi casi di sospensione di un operatore sanitario", ha dichiarato Mauro Sandri, avvocato dell'infermiera, in un'intervista su YouTube.

Sandri ha paragonato il caso a quello di 5 infermieri in una situazione simile; hanno perso il loro appello a maggio.

"Tutti [in Italia] ricorderanno la sentenza di Belluno, quando 5 infermieri sospesi dal loro datore di lavoro hanno lanciato un appello e l'hanno perso", ha detto.  

"I media mainstream hanno amplificato l'esito di quella sentenza arrivando a dire che era inutile appellarsi alle sospensioni imposte dai datori di lavoro".  

Sandri ha poi ricordato che la sentenza in quel caso è stata «purtroppo emulata da altri tribunali, tra cui Modena e Verona» e che «era stata creata una giurisprudenza che autorizzava i datori di lavoro a sospendere i propri dipendenti».

Tutti i precedenti tentativi di Sandri di impugnare tali decisioni erano andati a vuoto. Tuttavia, vede che questa nuova decisione ha ribaltato la tendenza.

"Questa decisione è stata straordinariamente positiva, poiché ha stabilito la natura illegittima della sospensione", ha affermato.  


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Codice di Norimberga

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.


Il Codice di Norimberga nasce dalle carte dei processi che si svolsero al termine della seconda guerra mondiale nell'omologa città tedesca, in particolare da quelle del cosiddetto "Processo ai dottori" contro i medici nazisti che avevano perpetrato torture e sperimentazioni disumane contro innocenti in numerosi campi di sterminio tra cui quelli di Auschwitz e Birkenau. Su di esso si basa il Comitato Etico, ovvero quell'organismo indipendente che si occupa di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione.

Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici.

Consiste di 10 punti:

1 - Il consenso volontario è assolutamente essenziale.
Ciò significa che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l'inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa sì che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. Il dovere e la responsabilità di accertare la bontà del consenso rimane in capo alla persona che avvia o dirige la sperimentazione. Questo è un dovere personale ed una responsabilità che non possono essere delegate impunemente.

(
https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf)

2 - L'esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell'esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo.

3 - Ci dovrà essere una pianificazione dell'esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia.

4 - L'esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.

5 - Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte.

6 - Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l'esperimento dovrebbe risolvere.

7 - Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte.

8 - L'esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l'essere umano.

9 - Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuarlo.

10 - Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interromperlo in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell'esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano.







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